Art. 14 · Legislazione applicabile
Convenzione

Art. 14

14 / 23

Legislazione applicabile

In vigore dal 14 gen 2010
Legislazione applicabile Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-14