Convenzione
Art. 18
Riserve
In vigore dal 14 gen 2010
Riserve
1. Qualsiasi Stato potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere l'applicazione dell' paragrafo 1 lettera d) ed e). Nessun'altra riserva sarà ammessa sulle disposizioni di sostanza della presente Convenzione.
2. Una riserva formulata al momento della firma deve essere confermata al momento della ratifica, accettazione, approvazione.
3. Ogni Stato che ha formulato una riserva nei confronti della presente Convenzione può ritirarla in ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica viene ricevuta. Se nella notifica si dichiara che il ritiro di una riserva deve avere effetto in una data ivi specificata e tale data è successiva a quella della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale, il ritiro entra in vigore alla data in tal modo specificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-18