Convenzione
Art. 15
In vigore dal 14 gen 2010
1. La presente Convenzione si applicherà ogni qual volta una qualsiasi persona di cui all' cerchi di limitare la propria responsabilità dinanzi al Tribunale di uno Stato Parte, o cerchi di ottenere il rilascio di una nave o altro bene o la revoca di qualsiasi garanzia fornita nell'ambito della giurisdizione di detto Stato Parte. Tuttavia, ciascuno Stato Parte potrà escludere, totalmente o in parte, dall'applicazione della presente Convenzione qualsiasi persona di cui all' che, al momento in cui le disposizioni della presente Convenzione sono invocate dinanzi ai tribunali di tale Stato, non ha la sua residenza abituale in uno Stato Parte, o non ha la sua sede principale di attività in uno Stato Parte, o qualsiasi nave nei confronti della quale viene invocato il diritto alla limitazione o il cui rilascio viene richiesto e che, al tempo sopra specificato, non batte la bandiera di uno Stato Parte.
2. Uno Stato Parte potrà regolare attraverso specifiche disposizioni della legislazione nazionale il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi alle navi che sono:
a) secondo la legislazione di tale Stato, navi destinate alla navigazione su vie d'acqua interne;
b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate.
Uno Stato Parte, che si avvale della scelta di cui al presente paragrafo, dovrà informare il depositario circa i limiti della responsabilità adottati nella propria legislazione nazionale o del fatto che non ve ne sono.
3. Uno Stato Parte potrà regolare, attraverso disposizioni specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi aie crediti derivanti da eventi in casi in cui gli interessi di persone che sono cittadini di altri Stati Parte non sono in alcun modo coinvolti.
4. I tribunali di uno Stato Parte non applicheranno la presente Convenzione a navi costruite per, o adottate per e impiegate in trivellazioni sottomarine:
a) qualora tale Stato abbia fissato, in base alla propria legislazione nazionale, un più elevato limite di responsabilità di quello diversamente stabilito nell'; o
b) qualora tale Stato sia divenuto parte di una convenzione internazionale che regola il sistema della responsabilità applicabile a tali navi. In un caso in cui si applichi il comma a), tale Stato Parte ne informerà conformemente il depositario.
5. La presente Convenzione non si applica a:
a) veicoli a cuscino d'aria;
b) piattaforme galleggianti costruite allo scopo di esplorare o sfruttare le risorse naturali del fondo marino o del relativo sottosuolo.
Storico versioni
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