Convenzione

Art. 5

Compensazione dei crediti

In vigore dal 14 gen 2010
Compensazione dei crediti Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, i loro rispettivi crediti verranno compensati tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-5

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