Art. 23 · Lingue
Convenzione

Art. 23

23 / 23

Lingue

In vigore dal 14 gen 2010
Lingue La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Londra, il 19 novembre 1986.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201#art-c-23