Trattato
Art. 7
Spese e traduzioni
In vigore dal 28 mar 2009
Spese e traduzioni
Lo Stato Richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione:
a. delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;
b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
c. di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all';
d. di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all' ;
e. le spese correlate con l'istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all', salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello.
Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-7