Trattato
Art. 6
Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita
In vigore dal 28 mar 2009
Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita 1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovrà restituire allo Stato Richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione.
2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto dovrà fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.
Storico versioni
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