Trattato
Art. 11
Notifica di documenti
In vigore dal 28 mar 2009
Notifica di documenti
1. Lo Stato Richiesto provvederà alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente.
2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorità nello Stato Richiedente, sarà trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista.
3. Un documento che richieda tale comparizione sarà notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato.
4. Lo Stato Richiesto farà pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformità con le proprie leggi.
Storico versioni
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