Trattato

Art. 13

Produzione di documenti, atti e oggetti

In vigore dal 28 mar 2009
Produzione di documenti, atti e oggetti 1. Lo Stato Richiesto, se necessario, obbligherà una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterrà quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie o procedimenti penali in base alle leggi dello Stato Richiesto. 2. In relazione al I° comma del presente articolo, qualsiasi funzionario dello Stato Richiesto alla cui custodia siano affidati i documenti, gli atti e gli oggetti confiscati sarà tenuto a certificare all'Autorità Centrale di tale Stato l'identità dell'articolo confiscato, la continuità della relativa custodia e l'integrità delle sue condizioni. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto certificherà che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto così certificato non dovrà essere sottoposto ad ulteriori formalità per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato Richiedente.
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