Trattato

Art. 17

Immunità

In vigore dal 28 mar 2009
Immunità 1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorità nello Stato Richiedente in base ad una richiesta: a. non sarà sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della libertà personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e b. non sarà soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verità. 2. Le immunità previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia più necessaria; la stessa persona, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato lo Stato Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-17

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Immunità (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo