Trattato
Art. 17
Immunità
In vigore dal 28 mar 2009
Immunità
1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorità nello Stato Richiedente in base ad una richiesta:
a. non sarà sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della libertà personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e
b. non sarà soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verità.
2. Le immunità previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia più necessaria; la stessa persona, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato lo Stato Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-17