Trattato

Art. 14

Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto

In vigore dal 28 mar 2009
Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto 1. Se necessario, il testimone da cui la prova è richiesta sarà obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato Richiesto. 2. A richiesta, lo Stato Richiesto indicherà la data ed il luogo della assunzione della testimonianza. 3. Lo Stato Richiesto consentirà la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta. 4. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformità con le leggi dello Stato Richiesto. 5. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori. 6. I diritti del testimone previsti dalle leggi. dello Stato Richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato Richiedente.
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Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo