Trattato
Art. 14
Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto
In vigore dal 28 mar 2009
Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto
1. Se necessario, il testimone da cui la prova è richiesta sarà obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato Richiesto.
2. A richiesta, lo Stato Richiesto indicherà la data ed il luogo della assunzione della testimonianza.
3. Lo Stato Richiesto consentirà la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.
4. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformità con le leggi dello Stato Richiesto.
5. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori.
6. I diritti del testimone previsti dalle leggi. dello Stato Richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato Richiedente.
Storico versioni
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