Trattato
Art. 16
Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni
In vigore dal 28 mar 2009
Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni
1. Un detenuto, la cui testimonianza è necessaria nello Stato Richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sarà trasferito in quello Stato in conformità con le condizioni di cui all', paragrafo 1.
2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sarà trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato è detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta.
3. Ai fini del presente articolo:
a. lo Stato ricevente avrà la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza;
b. lo Stato ricevente restituirà la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto;
c. lo Stato ricevente non si rifiuterà di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalità, nè richiederà allo
Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e d. al detenuto trasferito verrà computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini della esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale è Stato trasferito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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