Trattato

Art. 12

Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici

In vigore dal 28 mar 2009
Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici 1. Lo Stato Richiesto fornirà copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici. 2. Lo Stato Richiesto potrà fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta. 3. I documenti o gli atti forniti in conformità con il presente articolo ed in conformità con le modalità indicate nella richiesta ed autenticati dall'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-12

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