Trattato
Art. 8
Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni
In vigore dal 28 mar 2009
Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle
informazioni
1. Se necessario, lo Stato Richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.
2. Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente può chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.
3. Lo Stato Richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato Richiesto:
a. ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;
b. per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;
c. nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:
i. menzionati alla lettera a) o
ii. per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell' paragrafo 1 bis del presente Trattato;
d. per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui
alle lettere (a), (b) e (c); e
e. per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato Richiesto.
4. a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato Richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica 'richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto può esigere che lo Stato Richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.
b. Lo Stato Richiesto non può imporre restrizioni generiche, relativamente alle norme giuridiche dello Stato Richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione dei mezzi di prova o di informazioni.
5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato Richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato Richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-8