Trattato

Art. 10

Ricerca di persone

In vigore dal 28 mar 2009
Ricerca di persone In conformità alle disposizioni del presente Trattato, Io Stato Richiesto farà tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato Richiesto.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-10

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Ricerca di persone (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo