Trattato
Art. I
Obbligo di estradare
In vigore dal 28 mar 2009
Allegato
ALLEGATO
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ARTICOLO I
Obbligo di estradare
Le Parti Contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorità della Parte Richiedente per un reato che dà luogo all'estradizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-i