Trattato

Art. III

Giurisdizione

In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO III Giurisdizione Quando un reato è stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiedente, la Parte Richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della Parte Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-iii

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