Trattato

Art. VIII

Prescrizione

In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO VIII Prescrizione L'estradizione non è concessa se, per il reato per il quale è richiesta, l'azione penale o la esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-viii

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Prescrizione (Art. VIII Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo