Trattato

Art. IX

Pena capitale

In vigore dal 28 mar 2009
ARTICOLO IX Pena capitale Quando il reato per il quale si richiede l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte Richiedente ma non è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte Richiesta, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione a condizione che la pena di morte non venga imposta alla persona richiesta, o nel caso in cui per motivi procedurali la Parte Richiedente non potesse ottemperare a tale condizione, a condizione che la pena di morte se imposta non venga eseguita. Se la Parte Richiedente accetta l'estradizione alle condizioni del presente Articolo, essa dovrà ottemperarvi. Se la Parte Richiedente non accetta tali condizioni, la richiesta di estradizione può essere respinta.
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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-ix

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