Art. I · Obbligo di estradare
Trattato

Art. I

21 / 40

Obbligo di estradare

In vigore dal 28 mar 2009
Allegato ALLEGATO TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ARTICOLO I Obbligo di estradare Le Parti Contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorità della Parte Richiedente per un reato che dà luogo all'estradizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-i