Trattato
Art. 1
Obbligo di concedere assistenza
In vigore dal 28 mar 2009
Allegato
ALLEGATO
TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA
REPUBBLICA ITALIANA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
Obbligo di concedere assistenza
1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.
1 bis.
a) L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative nelle medesime circostanze.
L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.
b) Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorità Centrali designate conformemente all' del presente Trattato, o tra le altre autorità che le Autorità Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione.
2. Tale assistenza comprenderà:
a. ricerca di persone;
b. notifica di documenti;
c. produzione di documenti e di atti;
d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;
e. escussione di testimoni;
f. trasferimento di persone per rendere testimonianza; e
g. sequestro e confisca di beni.
Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto.
3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili.
4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorità delle Parti Contraenti.
Storico versioni
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