Trattato
Art. 4
Esecuzione di una richiesta
In vigore dal 28 mar 2009
Esecuzione di una richiesta
1. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto dovrà eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta.
L'autorità giudiziaria dello Stato Richiesto rilascerà ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.
Storico versioni
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