Trattato
Art. 2
Autorità Centrale
In vigore dal 28 mar 2009
Autorità Centrale
1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dalla Autorità Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorità Centrale è l'Attorney General.
3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorità ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-03-16;25#art-t-2