Convenzione
Art. 30
Funzioni della Conferenza delle Parti
In vigore dal 15 dic 2007
- Funzioni della Conferenza delle Parti
1. Oltre quelle elencate, in altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti:
(a) promuovere gli scopi della presente Convenzione;
(b) discutere delle relazioni con l'Agenzia, mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell'Agenzia. Alle discussioini possono essere invitati Stati non parte;
(c) adottare un piano di impiego delle risorse del Fondo di contribuzione volontaria, conformemente alle disposizioni dell';
(d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati parte ai sensi dell';
(e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell'evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all'. Qualunque meccanismo o misura relativa, ai seguiti che non rientri tra le disposizioni dell' sono finanziati attraverso il Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi, dell';
(f) esaminare ai fini dell'adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;
(g) esaminare ai fini dell'approvazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo, 34 della Convenzione, le modifiche, all'elenco dei divieti ed allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici adottate dall'Agenzia mondiale antidoping;
(h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione; (i) invitare l'Agenzia mondiale antidoping a presentare un rapporto sull'applicazione del Codice ad ognuna delle sue sessioni ai fini di un'analisi.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-30