Convenzione

Art. 34

Procedura specifica di emendamento agli allegati della Convenzione

In vigore dal 15 dic 2007
- Procedura specifica di emendamento agli allegati della Convenzione 1. Qualora l'Agenzia mondiale antidoping modifichi la Lista dei divieti o lo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici, essa comunica per iscritto detti cambiamenti al Direttore generale dell'UNESCO. Il Direttore Generale notifica quanto prima i suddetti cambiamenti, a titolo di proposte di emendamento ai pertinenti allegati della presente Convenzione, a tutti gli Stati parte. Gli emendamenti agli allegati saranno approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o attraverso consultazione scritta. 2. Gli Stati parte dispongono di un termine di 45 giorni a partire dalla notifica del Direttore generale per rendere nota la loro opposizione all'emendamento proposto, sia per iscritto, nel caso di consultazione scritta, sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L'emendamento proposto si ritiene approvato dalla Conferenza delle Parti a meno che i due terzi degli Stati parte non manifestino la loro opposizione. 3. Gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle parti sono notificati agli Stati parte dal Direttore generale. Essi entrano in vigore 45 giorni dopo la notifica, salvo per gli Stati parte che abbiano precedentemente notificato al Direttore generale la decisione di non sottoscriverli. 4. Lo Stato parte che abbia notificato al Direttore generale l'intenzione di non sottoscrivere un emendamento approvato conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato agli allegati non emendati.
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Procedura specifica di emendamento agli allegati della Convenzione (Art. 34 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo