Convenzione

Art. 39

Denuncia

In vigore dal 15 dic 2007
- Denuncia Qualunque Stato parte ha facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata tramite uno strumento scritto depositato presso iI Direttore generale dell'UNESCO. Essa è effettiva a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi dopo la data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato parte interessato fino alla data in cui il ritiro diventi effettivo.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-39

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Denuncia (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo