Convenzione
Art. 40
Depositario
In vigore dal 15 dic 2007
- Depositario
Il Direttore generale dell'UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. In qualità di depositario, egli informa gli Stati parte alla presente Convenzione, nonché gli altri Stati membri dell'Organizzazione:
a) del deposito di qualunque strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
b) della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell';
c) di qualunque rapporto predisposto in virtù delle disposizioni dell';
d) di qualunque emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato ai sensi degli e della data di entrata in vigore del suddetto emendamento;
e) di qualunque dichiarazione o notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell';
f) di qualunque notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell' e della data a decorrere dalla quale ha effetto la denuncia;
g) di qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-40