Convenzione
Art. 31
Rapporti presentati dagli Stati parte alla Conferenza delle Parti
In vigore dal 15 dic 2007
- Rapporti presentati dagli Stati parte alla Conferenza delle Parti
Tramite il Segretariato, gli Stati parte trasmettono ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell'UNESCO, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure adottate per conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-31