Convenzione

Art. 27

Ricerca in materia di scienze dello sport

In vigore dal 15 dic 2007
- Ricerca in materia di scienze dello sport Gli Stati parte incoraggiano: (a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice; (b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-27

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