Convenzione
Art. 27
Ricerca in materia di scienze dello sport
In vigore dal 15 dic 2007
- Ricerca in materia di scienze dello sport
Gli Stati parte incoraggiano:
(a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice;
(b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-27