Convenzione
Art. 25
Natura della ricerca antidoping
In vigore dal 15 dic 2007
- Natura della ricerca antidoping
Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all', gli Stati parte si assicurano che quest'ultima sia condotta:
(a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute;
(b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi;
(c) adottando opportune precauzioni affinché i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente nè servire per il doping.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-25