Convenzione

Art. 22

Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping

In vigore dal 15 dic 2007
- Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping Gli Stati parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua per tutti gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi sui punti di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-22

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Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo