Convenzione

Art. 19

Principi generali in materia di educazione e formazione

In vigore dal 15 dic 2007
- Principi generali in materia di educazione e formazione 1. Gli Stati parte si adoperano, nei limiti dei loro mezzi, a sostenere, ideare o attuare programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping. Per la comunità sportiva in generale, detti programmi intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a: (a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport; (b) le conseguenze del doping sulla salute; 2. Per gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi, in particolare durante la formazione iniziale, i programmi di educazione e formazione, oltre quanto detto sopra, intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a: (a) le procedure di controllo antidoping; (b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, ivi comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Tali informazioni vertono in particolare sulle conseguenze delle violazioni delle norme antidoping; (c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le esenzioni a fini terapeutici; (d) gli integratori alimentari.
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Principi generali in materia di educazione e formazione (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo