Convenzione
Art. 19
Principi generali in materia di educazione e formazione
In vigore dal 15 dic 2007
- Principi generali in materia di educazione e formazione
1. Gli Stati parte si adoperano, nei limiti dei loro mezzi, a sostenere, ideare o attuare programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping. Per la comunità sportiva in generale, detti programmi intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:
(a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport; (b) le conseguenze del doping sulla salute;
2. Per gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi, in particolare durante la formazione iniziale, i programmi di educazione e formazione, oltre quanto detto sopra, intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:
(a) le procedure di controllo antidoping;
(b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, ivi comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Tali informazioni vertono in particolare sulle conseguenze delle violazioni delle norme antidoping;
(c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le esenzioni a fini terapeutici;
(d) gli integratori alimentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-19