Convenzione

Art. 16

Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping

In vigore dal 15 dic 2007
- Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping Tenuto conto del fatto che l'efficacia della lotta al doping sportivo dipende esclusivamente dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli improvvisi e di inviare i campioni in tempo utile ai laboratori di analisi, gli Stati parte, a seconda delle necessità e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali: (a) facilitano il compito dell'Agenzia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping operanti in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei paesi ospitanti interessati, affinché esse possano effettuare controlli del doping durante le gare o al di fuori delle gare sui loro sportivi, sul loro territorio o all'esterno di esso; (b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente autorizzate quando queste effettuano controlli antidoping; (c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni al fine di garantirne la sicurezza e l'integrità; (d) favoriscono il coordinamento internazionale dei controlli antidoping effettuati dalle diverse organizzazioni antidoping, e cooperano con l'Agenzia mondiale antidoping a tal fine; (e) favoriscono la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte. In particolare, gli Stati parte che dispongano di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiarli ad aiutare altri Stati parte ad acquisire l'esperienza, le competenze e le tecniche necessarie per creare laboratori propri, se lo desiderano; (f) incoraggiano e sostengono le intese di controlli reciproci tra le organizzazioni antidoping interessate, conformemente al Codice; (g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati di qualunque organizzazione antidoping conformi al Codice, ivi comprese le sanzioni sportive che ne derivano.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-16

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Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo