Convenzione
Art. 13
Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive
In vigore dal 15 dic 2007
- Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive
Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l'obiettivo della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-13