Convenzione

Art. 13

Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive

In vigore dal 15 dic 2007
- Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l'obiettivo della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo