Convenzione
Art. 12
Misure atte a facilitare i controlli antidoping
In vigore dal 15 dic 2007
- Misure atte a facilitare i controlli antidoping
In base alle necessità, gli Stati parte:
(a) incoraggiano e facilitano l'esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e i controlli fuori gara o in gara;
(b) incoraggiano e facilitano la stipula, da parte delle organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli;
(c) si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-12