Convenzione

Art. 7

Coordinamento a livello nazionale

In vigore dal 15 dic 2007
- Coordinamento a livello nazionale Gli Stati parte garantiscono l'applicazione della presente Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle autorità ed organizzazioni sportive.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-7

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Coordinamento a livello nazionale (Art. 7 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo