Convenzione
Art. 5
Misure atte a realizzare gli scopi della Convenzione
In vigore dal 15 dic 2007
- Misure atte a realizzare gli scopi della Convenzione
Conformemente agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare misure adeguate. Tali misure possono consistere in leggi, regolamenti, politiche o prassi amministrative.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-5