Convenzione
Art. 4
Relazione tra il Codice e la Convenzione
In vigore dal 15 dic 2007
- Relazione tra il Codice e la Convenzione
1. Al fine di coordinare l'attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, che costituiscono la base per le misure di cui all' della presente Convenzione. Nulla osta, nella presente Convenzione, a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di complemento al Codice.
2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-4