Convenzione

Art. 3

Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione

In vigore dal 15 dic 2007
- Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a: (a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice; (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca; (c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-3

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Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo