Convenzione
Art. 3
Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione
In vigore dal 15 dic 2007
- Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione
Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a:
(a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice;
(b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca;
(c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-3