Convenzione

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2007
- Definizioni Le seguenti definizioni si applicano nel contesto del Codice mondiale antidoping. In caso di divergenza, tuttavia, faranno fede le disposizioni della Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, 1. L'espressione "laboratori antidoping accreditati" indica i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping. 2. L'espressione "organizzazione antidoping" indica un'istanza responsabile dell'adozione delle regole da seguire per avviare, applicare o far rispettare qualunque elemento del processo di controllo del doping. Ad esempio, può indicare il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico internazionale, altre organizzazioni responsabili di grandi eventi sportivi che procedano ai controlli in quelle occasioni, l'Agenzia mondiale antidoping, le federazioni internazionali e le organizzazioni nazionali antidoping. 3. Con l'espressione "violazione delle norme antidoping" nello sport si intendono una o più violazioni tra quelle qui di seguito elencate: (a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi markers nell'organismo di uno sportivo; (b) l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati; (c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione in seguito a notifica conforme alle norme antidoping in vigore, o il fatto di sottrarsi a detto prelievo senza un valido motivo o di evitarlo con ogni altro mezzo; (d) la violazione dell' esigenza di disponibilità degli sportivi a sottoporsi a controlli al di fuori delle gare, inclusa l'inosservanza da parte degli sportivi dell'obbligo di precisare il luogo in cui si trovano e il fatto di saltare dei controlli che si ritiene obbediscano a regole ragionevoli; (e) la falsificazione o il tentativo di falsificazione di qualunque elemento del processo di controllo del doping; (f) la detenzione di sostanze o metodi vietati; (g) il traffico di qualunque sostanza o metodo vietato; (h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo vietato ad uno sportivo, o l'assistenza, l'incoraggiamento, il concorso, l'incitamento, la dissimulazione o qualunque altra forma di complicità che comporti una violazione o un tentativo di violazione delle norme antidoping. 4. Ai fini del controllo del doping, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratichi un'attività sportiva a livello internazionale o ad un livello nazionale come definito dall'organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati parte, nonché qualunque individuo che pratichi uno sport o partecipi ad una manifestazione sportiva ad un livello inferiore accettato dagli Stati parte. Ai fini dell'educazione e della formazione, il termine "sportivo" indica qualunque individuo che pratichi uno sport sotto l'autorità di un'organizzazione sportiva. 5. L'espressione "personale di supporto degli sportivi" indica qualunque allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale di squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con gli sportivi o che cura gli sportivi che partecipano ad una gara sportiva o si preparano a parteciparvi. 6. Il termine "Codice" indica il Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenaghen e inserito all'appendice 1 della presente Convenzione. 7. Il termine "gara" indica una prova, un incontro o una partita unica, o un determinato concorso sportivo. 8. L'espressione "controllo del doping" indica il processo che include la pianificazione della suddivisione dei controlli, la raccolta dei campioni e il loro trattamento, l'analisi in laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli. 9. L'espressione "doping sportivo" indica un caso di violazione delle norme antidoping. 10. L'espressione "squadre di controllo del doping debitamente accreditate" indica le squadre di controllo del doping che operano sotto l'autorità di un'organizzazione antidoping nazionale o internazionale. 11. Con l'espressione controllo "in gara", al fine di distinguere tra in gara e fuori gara, e fatte salve eventuali disposizioni contrarie all'uopo previste dai regolamenti della federazione internazionale o dell'organizzazione antidoping interessata, si indica un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo a ciò designato nel quadro di una data gara. 12. L'espressione "Standard internazionale per i laboratori" indica lo Standard inserito all'appendice 2 della presente Convenzione. 13. L'espressione "Standard internazionali di controllo" indica gli Standard inseriti all'appendice 3 della presente Convenzione. 14. L'espressione "controllo improvviso" indica un controllo di doping che viene effettuato senza previo avviso allo sportivo e durante il quale quest'ultimo viene posto sotto scorta permanente dal momento della notifica a quello della consegna del campione. 15. L'espressione "Movimento olimpico" indica tutti coloro che accettano di ispirarsi alla Carta olimpica e che riconoscono l'autorità del Comitato Internazionale Olimpico, ossia: le federazioni internazionali degli sport in programma alle Olimpiadi, i comitati olimpici nazionali, i comitati organizzatori delle olimpiadi, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico. 16. L'espressione controllo antidoping "fuori gara" indica qualunque controllo del doping che non si svolge nell'ambito di una gara. 17. L'espressione "elenco dei divieti" indica l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati inserito all'allegato I della presente Convenzione. 18. L'espressione "metodo vietato" indica qualunque metodo descritto nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione. 19. L'espressione "sostanza vietata" indica qualunque sostanza descritta nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione. 20. L'espressione "organizzazione sportiva" indica qualunque organizzazione responsabile di una manifestazione relativa ad una o più discipline sportive. 21. L'espressione "standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici" indica lo standard che compare all'allegato II della presente convenzione. 22. Il termine "controllo" indica la parte del processo globale di controllo del doping che include la pianificazione della suddivisione dei test, la raccolta del campione, il trattamento del campione e il suo trasferimento al laboratorio. 23. L'espressione "esenzione per uso a fini terapeutici" indica un'esenzione concessa conformemente allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici. 24. Il termine "uso" indica l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo tramite qualunque altro mezzo di una sostanza o metodo vietati. 25. L'espressione "Agenzia mondiale antidoping" (AMA), indica la Fondazione di diritto svizzero così denominata, costituita il 10 novembre 1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo