Convenzione
Art. 8
Limitazione della disponibilità e dell'utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport
In vigore dal 15 dic 2007
- Limitazione della disponibilità e dell'utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport
1. Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l'utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi.
2. Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l'utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un'esenzione a fini terapeutici.
3. Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilità a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-8