Convenzione

Art. 11

Misure di natura finanziaria

In vigore dal 15 dic 2007
- Misure di natura finanziaria In base alle necessità, gli Stati parte: (a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell'importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti; (b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica; (c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di natura finanziaria (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo