Convenzione
Art. 11
Misure di natura finanziaria
In vigore dal 15 dic 2007
- Misure di natura finanziaria
In base alle necessità, gli Stati parte:
(a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell'importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti;
(b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica;
(c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-11