Convenzione

Art. 17

Fondo di contribuzione volontaria

In vigore dal 15 dic 2007
- Fondo di contribuzione volontaria 1. Viene istituito un "Fondo per l'eliminazione del doping sportivo", qui di seguito denominato "il Fondo di contribuzione volontaria". Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell'UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati parte e da altri soggetti sono a titolo volontario. 2. Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono costituite da: (a) i contributi degli Stati parte; (b) i versamenti, le donazioni o i lasciti effettuati da: (i) altri Stati; (ii) le organizzazioni ed i programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali; (iii) organismi pubblici o privati o privati individui; (c) gli interessi dovuti sulle risorse del Fondo di contribuzione volontaria; (d) i proventi delle raccolte di fondi e le entrate delle manifestazioni organizzate a vantaggio del Fondo di contribuzione volontaria; (e) qualunque altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo di contribuzione volontaria stabilito dalla Conferenza delle Parti. 3. I contributi versati dagli Stati parte al Fondo di contribuzione volontaria non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare a titolo di partecipazione al bilancio annuale dell'Agenzia mondiale antidoping.
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