Convenzione
Art. 23
Cooperazione in materia di educazione e formazione
In vigore dal 15 dic 2007
- Cooperazione in materia di educazione e formazione
Gli Stati parte cooperano tra di loro e con le organizzazioni competenti ai fini dello scambio, a seconda delle necessità, di informazioni, competenze tecniche ed esperienze relative a programmi antidoping efficaci.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-23