Convenzione

Art. 26

Scambio dei risultati della ricerca antidoping

In vigore dal 15 dic 2007
- Scambio dei risultati della ricerca antidoping Nel rispetto delle norme nazionali e internazionali applicabili, gli Stati parte, a seconda delle necessità, informano dei risultati della ricerca antidoping gli altri Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-26

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