Convenzione
Art. 28
Conferenza delle Parti
In vigore dal 15 dic 2007
- Conferenza delle Parti
1. È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo sovrano della presente Convenzione.
2. La Conferenza delle Parti si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni. Può riunirsi in sessione straordinaria, sia su propria decisione, sia su richiesta di almeno,un terzo degli Stati parte.
3. Ciascuno Stato parte dispone di un voto alla Conferenza delle parti.
4. La Conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-28