Convenzione

Art. 32

Segretariato della Conferenza delle Parti

In vigore dal 15 dic 2007
- Segretariato della Conferenza delle Parti 1. Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell'UNESCO. 2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell'UNESCO ricorre, nella misura più ampia possibile, ai servizi dell'Agenzia mondiale antidoping, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza delle Parti. 3. Le spese di funzionamento relative alla Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell'UNESCO, entro i limiti delle risorse disponibili e ad un livello adeguato, dal Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi delle disposizioni dell', o dalla combinazione appropriata di tali risorse all'uopo predisposta su base biennale. Il finanziamento delle spese del Segretariato sul bilancio ordinario si effettua sulla base dello stretto necessario, fermo restando che i finanziamenti volontari dovrebbero essere consentiti anche a sostegno della Convenzione. 4. Il Segretariato predispone la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno delle riunioni della stessa e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.
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Segretariato della Conferenza delle Parti (Art. 32 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo