Convenzione

Art. 33

Emendamenti

In vigore dal 15 dic 2007
- Emendamenti 1. Gli Stati parte possono, tramite comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dell'UNESCO, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati parte. Se, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione, almeno la metà degli Stati parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale presenta la stessa alla sessione successiva della Conferenza delle Parti. 2. Gli emendamenti sono adottati dalla Conferenza delle Parti a maggioranza di due terzi degli Stati parte presenti e votanti. 3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati parte ai fini della ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Per gli Stati parte che hanno effettuato la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In futuro, per ciascuno Stato parte che ratifichi, accetti, approvi un emendamento o vi aderisca, l'emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte dello Stato parte dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 5. Lo Stato che aderisca alla presente Convenzione successivamente all'entrata in vigore di emendamenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è ritenuto, salvo nel caso in cui abbia manifestato una diversa intenzione: a) parte alla presente Convenzione così come emendata; b) parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati parte non vincolati da tali emendamenti.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-33

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