Convenzione

Art. 37

Entrata in vigore

In vigore dal 15 dic 2007
- Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che dichiari successivamente di accettare di aderire alla presente Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giomo del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-37

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