Convenzione

Art. 42

Testi facenti fede

In vigore dal 15 dic 2007
- Testi facenti fede 1. La presente Convenzione, ivi inclusi gli allegati, è predisposta nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, i sei testi facenti egualmente fede. 2. Le appendici alla presente convenzione sono redatte nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-42

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Testi facenti fede (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo